AVVISO "MODULO DICHIARAZIONE ASSENZA IMPIANTO" PRESENTE NELLA PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE DEGLI APE



19/07/2023. Si rende noto che in esito ad un recente approfondimento con ENEA e con ARPALazio, nonché alle risultanze dei tavoli tecnici con le Federazioni degli Ordini e Collegi professionali, si è ritenuto necessario procedere ad aggiornare il modulo “Dichiarazione di non presenza di impianto termico”, da sottoscrivere a cura del Certificatore predisponente.
Tale aggiornamento, comprensivo di note esplicative, non apporta modifiche sulla procedura dei controlli disciplinati dagli articoli 18 e ss. del regolamento regionale n. 20 del 2021.
Il modulo così come aggiornato è presente sul sistema Informativo APE Lazio nella sezione dedicata al caricamento del libretto Conseguentemente, al fine di armonizzare le linee Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Lazio, necessarie alla gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Lazio”, si procederà al loro aggiornamento.
Con lo scopo di sensibilizzare ulteriormente i Certificatori sugli aspetti tecnici connessi alla corretta redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, viene pubblicata in calce la NOTA TECNICA predisposta da ENEA.

NOTA TECNICA ENEA – GESTIONE SISTEMA APE

Considerato che:
  • - il D.Lgs 192/2005 ed il DM 26/06/2015 prevedono che la redazione dell’APE debba tener conto di tutti gli impianti termici presenti nell’edificio e che, solo in loro assenza occorra redigere l’APE “simulando l’impianto termico” in conformità a quanto riportato nell’allegato 1 del DM 26/06/2009 ed allegare contestualmente in luogo del libretto la “Dichiarazione di non presenza di impianto termico”;
  • - l’art.7 e l’art.11 del D.M. 37/2008 prevedono rispettivamente il rilascio da parte della ditta installatrice della dichiarazione di conformità e il relativo deposito presso il SUE del comune competente;
  • - l’attuale definizione di impianto termico è scaturita dall’art. 2 lettera l-tricies) del D.Lgs 192/2005 e conseguentemente può non essere considerato tale solo in assenza di uno o più dei “sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione, nonché gli organi di regolazione e controllo” se previsti all’origine;
  • - l’impianto termico se assoggettato a interventi manutentivi necessari ad integrarlo o a mantenerlo in efficienza, deve essere corredato dalla necessaria documentazione e prima della sua rimessa in servizio deve essere rilasciata nuova dichiarazione di conformità, se prevista dalle attuali normative per la tipologia dell’intervento, e data comunicazione all’Autorità Competente a cui era stata inviata precedente idonea comunicazione, ai sensi del DPR 380/01;
  • - anche laddove ricorra la fattispecie di cui al precedente punto, in accordo con la Faq n. 2.7 riportata nel documento “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” – ed. agosto 2016 - del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE), all’atto dell’emissione dell’APE occorre aver preventivamente fatto redigere/modificare/integrare il libretto di impianto corredandolo di tutti gli allegati previsti, compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, che può mancare solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato con l’apposita modulistica;
  • - nelle istruzioni per la compilazione del libretto di impianto, contenute nell’Allegato I al DM 10 febbraio 2014, nonché nelle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MiSE), è previsto che la prima compilazione del libretto deve essere fatta a cura dell’installatore;
  • - per edifici di nuova costruzione o per quelli esistenti, a fine lavori eseguiti nel rispetto delle previsioni di cui la DPR 380/01, debbano essere depositati al SUE sia le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti (e quindi anche dell’impianto termico) che l’APE, corredato dallo specifico libretto di impianto e dai previsti allegati (compreso ove occorra il controllo dell’efficienza energetica –art. 8 c.3 lett. a) del DPR 74/2013), rilasciati dall’installatore.
Sulla base di quanto premesso e considerato si conferma la sussistenza dell’obbligo in capo all'installatore di un impianto termico della redazione contestuale del relativo “libretto d'impianto”, del rapporto di efficienza energetica e della certificazione di conformità provvedendo, se ne ricorra la necessità, ad un allaccio provvisorio (es. allaccio di cantiere).
Nel caso di disattivazione dell’allaccio, ivi compreso quello provvisorio, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, alla trasmissione della comunicazione di disattivazione dell’impianto termico all’Autorità Competente, utilizzando il pertinente modulo riportato nell’Allegato 14 delle “Linee Guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013” che ai sensi regolamento regionale del Lazio n. 30/2020 è riportato nell’Allegato 8, ovvero il pertinente modulo approvato della autorità competente.
Per gli impianti termici soggetti alla disciplina del D.M. 01.12.75 e s.m.i., oltre alla dichiarazione di conformità dovrà essere acquisita, prima della messa in servizio, anche la certificazione di collaudo rilasciata dall’INAIL ai sensi dell’art. 22, valendo per l’esercizio tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto.
E’ pertanto di tutta evidenza che in difetto della suddetta documentazione per l’impianto termico installato ma non esercibile, non consenta l’emissione dell’APE.
Quanto descritto nella presente Nota tecnica è applicabile:
  • - in tutti i casi ove è presente un impianto termico privo di allaccio ad una fonte energetica ivi compreso il caso di edifici di nuova costruzione;
  • - nei casi in cui l’impianto è dismesso o disattivato e dichiarato tale da apposita comunicazione.
L’ENEA, nelle sue funzioni istituzionali, garantisce la sensibilizzazione sugli aspetti tecnici connessi alla corretta redazione degli Attestati di Prestazione Energetica presso tutte le associazioni di categoria del settore (Ordini professionali, Istituzioni territoriali ed Enti di controllo).

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