Attenzione: AVVISO del 30/04/2025. Si avvisano tutti gli utenti che venerdì 2 maggio 2025 il servizio di assistenza per l'utilizzo del portale APE LAZIO sarà sospeso.
(per una consultazione completa delle caratteristiche del sistema consulta la guida)
Per opportuna informazione si riporta il link della pagina web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dove sono riportate le risposte alle domande frequenti (FAQ) in merito agli APE: https://www.mase.gov.it/energia/efficienza-energetica/edifici .
Chi può redigere l’A.P.E. senza essere in possesso dell’attestato di formazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici?
In riferimento alla D.G.R. n.398/2017 e al D.P.R. n.75/2013, possono redigere l’A.P.E. senza dover frequentare uno specifico corso di formazione (80 ore), tutti i tecnici professionisti - quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) - iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, quindi, in possesso di abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ad eccezione di:
Chi deve frequentare il corso di formazione abilitante ai fini della certificazione energetica degli edifici?
Dovranno frequentare il corso di formazione abilitante (80 ore) e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici: