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Informativa

Risposte alle domande più frequenti

(per una consultazione completa delle caratteristiche del sistema consulta la guida)

Per opportuna informazione si riporta il link della pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico dove sono riportate le risposte alle domande frequenti (FAQ) in merito agli APE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/ape-attestato-di-prestazione-energetica-nuova-serie-di-faq.

  • Chi può redigere l’A.P.E. senza essere in possesso dell’attestato di formazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici?

    In riferimento alla D.G.R. n.398/2017 e al D.P.R. n.75/2013, possono redigere l’A.P.E. senza dover frequentare uno specifico corso di formazione (80 ore), tutti i tecnici professionisti - quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) - iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, quindi, in possesso di abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ad eccezione di:

    • architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;
    • ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.

    • Per un maggior dettaglio dei diplomi e delle classi relative alle lauree magistrali e specialistiche, si rimanda all’Allegato A) della DGR n.398/2017.

  • Chi deve frequentare il corso di formazione abilitante ai fini della certificazione energetica degli edifici?

    Dovranno frequentare il corso di formazione abilitante (80 ore) e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici:

    • i tecnici professionisti, quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) non in possesso di abilitazione professionale;
    • i tecnici in possesso di diploma di istruzione tecnica con indirizzi diversi da quelli sopraindicati;
    • i tecnici professionisti in possesso delle lauree magistrali ovvero specialistiche quali ad esempio fisica, matematica, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze geofisiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie chimiche, scienze matematiche.
    Per un maggior dettaglio dei diplomi e delle classi relative alle lauree magistrali e specialistiche, si rimanda all’Allegato A) della DGR n.398/2017.
    Dovranno, altresì, frequentare il corso abilitante:
    • gli architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;
    • gli ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.


  • APE.1 - Errore nel caricamento del file XML dell'attestato: il sistema controlla la struttura del file (XSD) e in caso di errori il certificatore deve controllare la correttezza e la completezza il file trasmesso.
    In particolare controllare:
    - la versione corretta del file (Vers.12 , per XML base, Vers. 5 per XML esteso);
    - i dati anagrafici del certificatore;
    - che sia vuoto il campo codice identificativo;
    - che siano corretti i dati dei codici inerenti alla Regione Lazio e al comune di riferimento (codice regione, CAP, codice catastale del comune, ecc.);
    - L'APE trasmesso deve rispettare lo standard per cui non deve contenere pagine inziali e/o finali identificative del certificatore;
    - I dati anagrafici del certificatore nel file XML devono corrispondere con quelli inseriti nella fase di registrazione;
    - Il numero di caratteri del campo “Informazioni e Miglioramenti” del file XML non deve superare i 255 caratteri inclusi gli spazi.

  • APE.2 - Firma digitale:
    si precisa che il sistema accetta solo gli APE firmati digitalmente. Le procedure sono equivalenti e dipendono solo dal tipo di firma digitale utilizzata dal certificatore e non da questioni tecniche afferenti all'elaborazione dell'APE. Il sistema non accetta documenti firmati a mano e timbrati.

  • APE.3 - Entro quanto tempo viene processato e risolto il ticket?:
    Il tempo minimo di risposta al quesito posto è di 3 giorni lavorativi, e in caso di problematiche complesse l'utente sarà comunque contattato nei tempi indicati.

  • APE.4 - Modalità di compilazione dell'APE:
    Il servizio di assistenza del sistema APE Lazio non fornisce ai certificatori informazioni circa le modalità di compilazione dell'APE.

  • APE.5 - Servizio di assistenza:
    Il servizio di assistenza tecnica del sistema APE Lazio recepisce SOLO email inviate agli indirizzi indicati nella pagina contatti del sito. Tutte le PEC o email inviate ad altri indirizzi della Regione, delle Province o all'ENEA, non saranno evase.
    WARNING: In ogni caso verranno respinte le PEC con allegati i documenti riguardanti l'APE, il libretto di impianto e l'eventuale dichiarazione, poiché l'UNICA procedura di invio APE prevista è quella del sistema APE Lazio che fornisce all'APE trasmesso, in modo esclusivo, un numero identificativo e una data di scadenza.

  • APE.6 - Non riesco a caricare i miei documenti: l'upload lento oppure si interrompe improvvisamente.
    Disattivare il firewall di Windows ed eventuali antivirus in uso nel PC: verificare che la dimensione dei file da caricare sia minore di 2MB, utilizzare il browser Google Chrome per l'upload, provare ad effettuare il caricamento durante le ore serali o nelle prime ore del mattino. Tenere conto che la velocita' di upload di una normale ADSL è molto minore di quella di download. Eventualmente richiedere assistenza. Vai alla pagina contatti.

  • APE.7 - Impossibile trasmettere l'attestato: si è verificato un errore di sistema.
    Verificare che il comune catastale ed il comune di ubicazione dell'edificio siano congruenti: Eventualmente correggere i dati e ripetere la trasmissione. In caso di insuccesso richiedere assistenza

  • APE.8 - Posso annullare un APE già trasmesso? No, un APE trasmesso non può essere annullato.
    Un APE trasmesso e non ancora inviato e presente in quelli IN LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici.
    Un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI dal certificatore, potrà essere SOSTITUITO con una procedura dedicata. Risulteranno quindi nel sistema sia l'APE sostituito che l'APE successivamente inviato.
    Un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI NON PUO' ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è OBBLIGATORIO richiedere alla Regione Lazio attraverso gli indirizzi riportati alla sezione Contatti del sito di eliminare dal sistema l'APE in oggetto e procedere con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti.
    WARNING: per ovviare a questo inconveniente è bene accertarsi che l'APE sia corretto prima di inviarlo quando è ancora in fase di lavorazione (Anteprima e Visualizzazione).

  • APE.9 - Edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria:
    Nel caso in cui l'edificio da certificare sia sprovvisto di impianto termico, si procede secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del DM 26/06/2009 e s.m.i. "Linee guida nazionali per la certificazione energetica". Nella procedura per la trasmissione dell'attestato di certificazione dovrà essere caricato, in sostituzione della scheda identificativa dell'impianto, la scansione di una dichiarazione firmata e timbrata dal soggetto certificatore utilizzando e compilando, obbligatoriamente, il Modulo che si può scaricare dalla pagina presente sul sito.

  • APE.10 - Manca il libretto di impianto e non posso compilare l'attestato: il libretto di impianto non si trova o non esiste in quanto mai compilato, oppure si tratta di un nuovo edificio. Cosa trasmetto al suo posto ?
    L'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 192/05 e s.m.i. prevede che una copia del libretto di impianto debba essere allegato all'attestato di prestazione energetica.
    Il soggetto certificatore, fermo restando quanto stabilito dal suddetto comma, dovrà trasmettere, obbligatoriamente, il libretto di impianto compilato anche nella parte dell'eventuale rapporto di controllo di efficienza energetica in caso di presenza di rete di alimentazione attiva.
    Si ricorda che la compilazione del libretto di impianto/centrale spetta:
    • all'installatore nel caso di nuovo impianto, impianto ristrutturato o sostituzione del generatore di calore;
    • al responsabile dell'impianto per gli impianti esistenti (tranne per i quadri dove è diversamente indicato);
    • al certificatore (non obbligatorio).

    Il comma 11 dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i., infatti, recita:
    "La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46," (D.M. 37/08) " comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. ..."
    Ad ogni impianto deve corrispondere un responsabile che è definito dal D.M. 22/11/2012 e s.m.i. :
    "responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;"
    Si aggiunge, per completezza, che :
    • l'art. 7 c. 1 del D.lgs 192/05 prevede: 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
    • la manutenzione va eseguita secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
    • l'art. 15 comma. 5 del D.lgs 192/05 recita "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."

    Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che non esistono elementi ostativi alla compilazione della scheda identificativa dell'impianto. Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esistere solo nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile). Solo in questo caso il soggetto certificatore può trasmettere una dichiarazione in tal senso scaricabile dal sito.

  • APE.11 - Il sottosistema di generazione non è un generatore a fiamma (per esempio: pompa di calore, gruppo frigorifero, teleriscaldamento, cogenerazione): quale modello di libretto di impianto bisogna usare?
    Il nuovo modello del libretto di impianto (D.M. 10/02/2014) comprende anche le macchine frigorifere, il teleriscaldamento e la cogenerazione. Per quanto riguarda l'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica, esso può non esserci nel caso che l'impianto sia sconnesso dalla rete di distribuzione del gas e non sia stato predisposto per funzionare con altro tipo di alimentazione (serbatoi di GPL o gasolio o altro combustibile) oppure nel caso di generatore alimentato a biomassa. In questi casi il soggetto certificatore può allegare una dichiarazione tal senso.

  • APE.12 - Come si reperiscono i modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica?
    Il nuovo modello di libretto di impianto e i nuovi modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10/02/2014 (G.U 7 marzo 2014 n. 55) e sono entrati definitivamente in vigore il 15 ottobre 2014. Il nuovo libretto di impianto va compilato in occasione della prima manutenzione.

  • APE.13 - Il libretto dell'impianto è obbligatorio?
    Ai sensi del Decreto del MISE 10 febbraio 2014, "il libretto dell'impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione" [ allegato 1 al DM nella sezione "istruzioni per la compilazione del libretto"].

  • APE.14 - Il rapporto di efficienza energetica e i controlli obbligatori si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica?
    Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del DPR 74/2013 e dell'articolo 2 del dm 10 febbraio 2014, il rapporto di efficienza energetica (secondo i nuovi modelli del 2014) e, dunque, i controlli obbligatori si applicano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

    La registrazione per i certificatori, in generale, prevede tre fasi:
    a) Accesso tramite Spid;
    b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi;
    c) Richiesta di abilitazione
    a) Per l'utilizzo del Sistema APE-lazio è obbligatorio essere abilitati all'utilizzo dello Spid ed effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali;
    b) Per completare la registrazione il soggetto certificatore dovrà inserire in una pagina appositamente predisposta, i propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l'ordine professionale (ingegneri, architetti, …) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla certificazione energetica ;
    c) Dopo l'inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema produrrà a video un documento elettronico, contenente la richiesta d'inserimento nell'elenco dei soggetti Certificatori della Regione Lazio e altre richieste di autorizzazione.
  • REG.1 - Non riesco ad inserire i dati: La pagina sembra bloccata ed i tasti non provocano nessun effetto.
    Controllare Javascript e Pop-up: assicurarsi che sul browser in uso sia attivato l'uso del linguaggio Javascript e che non siano bloccate le finestre di pop-up.

  • PAG.1 - Il pagamento non va a buon fine. Come procedere?
    Dipende dal motivo. Se il sistema riporta indicazioni specifiche, è opportuno seguirle. Altrimenti, è opportuno attendere e riprovare dopo un certo tempo. Se il problema persiste, contattare l'Ente utilizzando la casella di posta ordinaria istituita per l’assistenza: pagamenti@assistenza.pagopa.it.

  • PAG.2 - Ho ricevuto una mail che dice: “è stato eseguito con successo il pagamento da te richiesto tramite PagoPA di €15,00, effettuato a favore di Regione Lazio”. Vuol dire che l'addebito è avvenuto?
    No, l'addebito potrebbe non essere ancora avvenuto. L'e-mail comunica che il pagamento è stato accettato dall'operatore (PSP) scelto. Successivamente, al termine della procedura, si riceverà un'altra e-mail nella quale verrà comunicato che il pagamento è avvenuto con successo con allegata la ricevuta di pagamento.

  • PAG.3 - Non ricevo la ricevuta di avvenuto pagamento. Come si procede per stampare la copia?
    n caso di mancata ricezione di ricevuta di avvenuto pagamento, è possibile richiedere una copia inviando una richiesta alla casella di posta apelazio@regione.lazio.it, riportando nel testo:
    • il codice certificatore
    • il codice identificativo dell'APE
    • lo IUV