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Informativa

Annullamento APE

È possibile annullare un'Attestazione di Prestazione Energetica (di seguito "APE") qualora:

Art. 16
(Annullamento e annullamento con sostituzione APE)

  1. Un soggetto abilitato, può procedere all’annullamento di un Ape già trasmesso e inviato alla Regione tramite il sistema. Il medesimo soggetto abilitato può procedere anche all’annullamento con contestuale sostituzione per apportare modifiche, correggere dati tecnici, sostituire e integrare la documentazione. In caso di annullamento con sostituzione, il soggetto abilitato dovrà procedere, inviando sul sistema una nuova Ape, come meglio specificato nell’Allegato 1.
  2. È possibile, procedere all’annullamento e all’annullamento con sostituzione dell’Ape fino all’avvenuta notifica di avvio dei controlli di secondo livello da parte di ARPA Lazio, in caso di:
    a) inserimento di dati catastali non corretti;
    b) sopraggiunte esigenze che non permettono di dar seguito al deposito;
  3. Nei casi di annullamento alla richiesta dovrà essere allegata un’autocertificazione del soggetto abilitato , resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui dovranno essere indicati i dati anagrafici del richiedente, i dati del proprietario e, se edificio di nuova costruzione, del committente, l’indirizzo e i dati catastali dell'immobile, il numero identificativo dell'APE, le ragioni della richiesta e la dichiarazione che l'APE non è stata consegnata al proprietario o al committente, o in alternativa, la dichiarazione resa dal proprietario o dal committente , ai sensi del d.p.r. 445/2000, che l’APE non è stata utilizzata per alcuno scopo.
  4. La Direzione Regionale competente comunicherà l’avvenuto annullamento dell’APE al richiedente.

Art. 26
(Obblighi a carico del soggetto abilitato in caso di esito negativo dei controlli)

  1. Nei casi di esito negativo per “non correttezza formale” il soggetto abilitato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, annulla e contestualmente sostituisce l’APE, con oneri a proprio carico, comunicando tempestivamente l’adempimento ad ARPA Lazio, alla direzione regionale competente e al proprietario o al committente come previsto all’articolo 6 comma 1. Decorso inutilmente il termine, senza che il soggetto abilitato abbia provveduto a sostituire l’APE, la direzione regionale competente procede, entro quindici giorni, alla sospensione del soggetto abilitato dall’elenco regionale.
  2. Nei casi di esito negativo per “non correttezza sostanziale” il soggetto abilitato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, richiede alla Direzione regionale competente l’annullamento dell’APE, con oneri a proprio carico, comunicando tempestivamente l’adempimento ad ARPA Lazio.
    Alla richiesta di annullamento il soggetto abilitato allega:
    a) la dichiarazione resa dal proprietario o dal committente , ai sensi del d.p.r. 445/2000, di essere a conoscenza che l’APE, a seguito dei controlli effettuati da ARPA Lazio con esito negativo per “non correttezza sostanziale”, sarà annullata;
    b) in alternativa alla dichiarazione prevista al punto a) il soggetto abilitato può dichiarare, ai sensi del d.p.r. 445/2000 l’avvenuta comunicazione al proprietario o al committente che l’APE a seguito dei controlli effettuati da ARPA Lazio con esito negativo per “non correttezza sostanziale”, sarà annullata;
    c) i dati anagrafici del richiedente, i dati del proprietario o del committente, l’indirizzo e i dati catastali dell'immobile, il numero identificativo dell'APE e l’espresso riferimento all’esito negativo per “non correttezza sostanziale” dei controlli effettuati da ARPA Lazio.
  3. Decorso inutilmente il termine, senza che il soggetto abilitato abbia provveduto a richiedere l’annullamento dell’APE, la direzione regionale competente procede, entro quindi giorni, alla sospensione del soggetto abilitato dall’elenco regionale e all’annullamento d’ufficio dell’APE. Nei casi di annullamento per esito negativo per “non correttezza sostanziale” l’APE cessa di avere efficacia e non è valido ai fini dell’attestazione della prestazione energetica dell'immobile a cui si riferisce.